Riforma del Condominio (Legge 11 dicembre 2012, n. 220)
Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici (G.U. 293 del 17.12.2012) e obblighi per l'amministratore
Art. 1 - Parti comuni dell'edificio (Art. 1117 c.c.)
Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio: tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, come il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri, i tetti, le scale, i portoni di ingresso, le aree destinate a parcheggio, i locali per i servizi in comune e gli impianti centralizzati.
Art. 71-ter - Sito Web del Condominio e Bacheca Virtuale
«Su richiesta dell'assemblea che delibera con la maggioranza di cui al secondo comma dell'articolo 1136, l'amministratore è tenuto ad attivare un sito internet del condominio che consenta agli aventi diritto di consultare ed estrarre copia in formato digitale dei documenti previsti dalla delibera assembleare. Le spese per l'attivazione e la gestione del sito internet sono poste a carico dei condomini.»
Art. 1130 c.c. - Registro Anagrafe Condominiale
L'amministratore deve curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché i dati relativi alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell'edificio.